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Modificate le norme in materia di assegni, denaro contante, libretti di deposito al portatore e titoli al portatore PDF E-mail
Venerdì 04 Luglio 2008 18:11

 

 Dal 25 Giugno 2008 cambiano le norme in materia di assegni, denaro contante, libretti di deposito al portatore e titoli al portatore.

 
 
Cosa cambia rispetto alle norme entrate in vigore il 30/04/08:
 
 
 
Innalzamento da 5.000 euro a 12.500 euro del limite per l'obbligo di indicazione della clausola "NON TRASFERIBILE" sugli assegni bancari e circolari.
 
Eliminazione dell'obbligo di apporre il codice fiscale nelle girate degli assegni emessi in forma libera.
Innalzamento da 5.000 euro a 12.500 euro del divieto per i trasferimenti di contante e titoli al portatore.
 
I libretti di risparmio al portatore non possono avere un saldo pari o superiore a 12.500 euro.
 
 
Sintesi delle principali norme in vigore:
 
 
Assegni bancari e circolari
 
 
Gli assegni di importo pari o superiore a 12.500 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola “NON TRASFERIBILE”.
 
La banca è tenuta a comunicare le eventuali infrazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze; per ogni infrazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo trasferito.
 
Le banche sono tenute a rilasciare moduli di assegno bancario e ad emettere assegni circolari già muniti della clausola "NON TRASFERIBILE".
 
Il cliente può comunque chiedere alla propria banca,per iscritto,il rilascio di moduli di assegni bancario o l'emissione di assegni circolari, (per un importo inferiore a 12.500 euro) in forma libera e cioè senza la clausola “NON TRASFERIBILE”.
In questo caso deve essere pagata a titolo di imposta di bollo la somma di euro 1,50 per ogni modulo di assegno bancario o assegno circolare.
 
I dati identificativi ed il codice fiscale di chi richiede moduli di assegno bancario o assegni circolari informa libera e di chili presenta all'incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne facciano richiesta.
 
Gli assegni bancari emessi dal traente a proprio favore (compresi quelli con espressioni tipo “Me stesso","a me medesimo" o simili) non possono essere girati ad altra persona.
 
Questi assegni possono solamente essere presentati ad una banca perl 'incasso da parte del traente stesso.
La banca è tenuta a comunicare l 'eventuale infrazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze; per ogni infrazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo trasferito.
 
I moduli di assegni bancari già in possesso dei clienti possono essere utilizzati anche dal 30 aprile 2008 in poi, avendo cura di rispettare data e le disposizioni sopra indicate.
 
 
 
 
 
 
Denaro contante e titoli al portatore (compresi i libretti di deposito al portatore)
 
 
È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore,effettuato per qualsiasi motivo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata,è complessivamente pario superiore a 12.500 euro;il trasferimento può essere eseguito solo per il tramite di banche,istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.
 
La banca è tenuta a comunicare le eventuali infrazioni al Ministero dell' Economia e delle Finanze: per ogni infrazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell'importo trasferito.
 
 
libretti di deposito bancari al portatore
 
 
Oltre alle limitazioni indicate relative al trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, ai libretti di deposito al portatore si applicano anche le seguenti specifiche disposizioni: Il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore deve essere inferiore a 12.500 euro. Libretti di deposito bancari con saldo pari o superiore a 12.500 euro devono essere estinti oppure ricondotti ad un saldo inferiore a 12.500 euro entro
il 30 giugno 2009.
 
In caso di trasferimento di un libretto di deposito bancario al portatore di qualsiasi importo, il cedente comunica alla banca emittente, entro 30 giorni, i dati identificativi del soggetto al quale il libretto è stato ceduto e la data di trasferimento. 
 
Per il trasferimento di libretti emessi prima del 30 aprile 2008 e presentati da tale data, è anche ammesso che il soggetto al quale il libretto è stato ceduto rilasci alla banca un'autocertificazione relativa al trasferimento stesso.
 
La banca è tenuta a comunicare le eventuali infrazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze; per ogni infrazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo del libretto nel primo caso indicato e dal 10% al 20% del saldo del libretto per le altre due ipotesi.

 

 

 
 
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